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TAR LAZIO - Inammissibili i ricorsi del Bari
20.06.2019 17:17 di Redazione

Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi amministrativi proposti dalla Curatela del Fallimento Società Football Club Bari 1908 Spa e da F.C. Bari 1908 Spa per contestare il mancato rilascio della licenza nazionale con conseguente non ammissione al campionato di Serie B di calcio 2018/2019. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'unica sentenza nella quale ha unito le motivazioni di entrambi ricorsi, riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva. Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla Curatela fallimentare della F.C. Bari, il Tar ha rilevato che "la mancata impugnativa nei termini della determinazione della Co.Vi.So.C. determina l'inammissibilità del ricorso avanti al Collegio di Garanzia. Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla F.C. Bari, il Tar ha evidenziato che "a seguito del Fallimento dichiarato a gennaio 2019, il ricorso della società è inammissibile per carenza di capacità processuale in capo alla suddetta società".

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TAR LAZIO - Inammissibili i ricorsi del Bari

di Napoli Magazine

20/06/2024 - 17:17

Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi amministrativi proposti dalla Curatela del Fallimento Società Football Club Bari 1908 Spa e da F.C. Bari 1908 Spa per contestare il mancato rilascio della licenza nazionale con conseguente non ammissione al campionato di Serie B di calcio 2018/2019. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'unica sentenza nella quale ha unito le motivazioni di entrambi ricorsi, riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva. Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla Curatela fallimentare della F.C. Bari, il Tar ha rilevato che "la mancata impugnativa nei termini della determinazione della Co.Vi.So.C. determina l'inammissibilità del ricorso avanti al Collegio di Garanzia. Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla F.C. Bari, il Tar ha evidenziato che "a seguito del Fallimento dichiarato a gennaio 2019, il ricorso della società è inammissibile per carenza di capacità processuale in capo alla suddetta società".